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Diritto d'autore

Il Italia le opere dell'ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, sono protette dalla legge n. 633/1942 e successive modificazioni.

La legge riconosce agli autori il diritto inalienabile e perpetuo di paternità e di tutela dell’integrità della propria opera e l’eventuale facoltà di ritiro dal commercio (diritti morali), nonché il diritto esclusivo di utilizzo economico di pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, traduzione, noleggio/prestito (diritti patrimoniali).

I diritti di sfruttamento economico sono fra di loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri e, in caso di pubblicazione, non è necessario che tutti vengano ceduti all’editore (L. n. 633/1941, art. 19).

In caso di cessione di tutti i diritti economici, l’autore (docente o ricercatore universitario) non può pubblicare la sua opera online, distribuirla a lezione, presentarla a convegni o seminari, includerne parti in una successiva opera, depositarla nell’Archivio istituzionale di Ateneo, anche nelle versioni pre-print o post-print, ma l’autore può:

  • al momento della stipula del contratto editoriale, chiedere alla casa editrice di inserire una clausola che permetta il riuso del proprio lavoro a fini didattici e la possibilità di archiviazione nell’Archivio istituzionale.
  • se il contratto è già stato firmato, chiedere la modifica tramite un Addendum. Per alcuni modelli si vedano:
  • se il contributo è già stato pubblicato, chiedere alla casa editrice l’autorizzazione al deposito nell’archivio istituzionale.
Questa pagina è stata aggiornata il 09/08/2022